Qual è il limite di età per l’accesso al pubblico impiego?
- Avv. Samuele Miedico
- 22 giu 2022
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 23 giu 2022
L’interrogativo che spesso ci poniamo è: esistono ancora limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici? Come mi devo comportare se un bando prevede un limite di età per poter partecipare? È legittimo prevedere un limite di età?

Chi non ha mai pensato, almeno una volta nella vita, di partecipare ad un concorso pubblico e di accedere al famoso posto fisso!
Ma, soprattutto per coloro che non sono più neo-maggiorenni, si pone la fatidica questione: c’è un limite di età per partecipare ad un concorso e per accedere al lavoro pubblico? Stabilire dei limiti di età nei concorsi pubblici è legittimo oppure i concorsi in questione vanno annullati?
La risposta è più complicata del previsto. Vediamo perché.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
I limiti di età sono aboliti ma...
L'intervento dell'Unione Europa sui limiti alla partecipazione ai concorsi.
La situazione attuale: l'età conta, ma solo in alcuni casi.
Limiti di età per l'accesso ai concorsi nelle Forse Armate.
La differenza tra "superamento" e "compimento.
A quale fata si deve fare riferimento per capire se si è superato il limite di età?
Il parere della Funzione Pubblica sui limiti di età.
Esclusione dal concorso per limiti di età: cosa fare?
1. I limiti di età sono stati aboliti ma...
L’art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 aveva chiaramente disposto l’eliminazione del limite anagrafico per iscriversi ai concorsi pubblici. Tale disposizione normativa, ancora oggi vigente, afferma testualmente che la “partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.
Ciò significa che:
la regola generale è quella della scomparsa di qualsiasi limite anagrafico per la partecipazione ai concorsi pubblici, per cui chiunque, anche se si ritiene anziano, può partecipare ad un concorso;
ma sono comunque ammesse delle deroghe, ossia dei casi dove l’amministrazione poteva prevedere dei vincoli d’età per la partecipazione ai concorsi (come avviene, ad esempio, nelle forze armate).
È per questo motivo che in alcuni bandi si legge ancora “età non inferiore agli anni…e/o non superiore ad anni…”.
2. L’intervento dell’Unione Europea sui limiti alla partecipazione ai concorsi.
Anche l’Unione Europea è intervenuta sulla questione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, allineandosi a quanto previsto dalla legge del 1997.
In particolare, con una direttiva del 2000 è stata ammessa la possibilità di fissare un’età massima per l’assunzione, precisando però che tale limitazione deve essere proporzionata all’attività per la quale si concorre. Ciò significa, in buona sostanza, che l’amministrazione non può liberamente imporre un limite anagrafico, ma deve giustificarlo in relazione alla particolare attività che il candidato al concorso, una volta assunto, è chiamato ad effettuare (si pensi, ad esempio, ai vigili del fuoco o ai militari).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europa ha precisato che tali limiti possono essere inseriti nel bando del concorso solamente se il posto di lavoro richiede attività specifiche che potrebbero essere limitate da un’età avanzata. Inoltre, è stato evidenziato che la previsione di un tetto anagrafico massimo può essere ragionevolmente sostituita dalla previsione di particolari prove fisiche o psicologiche. Si tratta, infatti, di una modalità di selezione più efficace e meno restrittiva rispetto alla imposizione di un’età massima per la partecipazione al concorso.
Infatti, secondo la Corte di Giustizia se una norma prevede che alcune persone, soltanto per il fatto di aver superato una certa età, siano trattate meno favorevolmente di altre che versano in situazioni analoghe, si realizza una inammissibile disparità di trattamento basata sull’età.
3. La situazione attuale: l’età conta, ma solo in alcuni casi.
Alla luce della normativa nazionale ed europea è possibile affermare che, attualmente, ricorrendo determinate condizioni i limiti di età per partecipare ai concorsi pubblici sono pienamente legittimi.
Ciò è stato affermato in giurisprudenza con riferimento ai concorsi per le Forze Armate:
“nell’ambito del diritto nazionale, è consentito introdurre il limite di età quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa propria delle mansioni che connotano lo status di appartenente alle Forze armate e della pubblica sicurezza, sulla base anche della giurisprudenza comunitaria che ha chiarito che l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione alle procedure selettive” (TAR Roma, Sez. I, 02/02/2021, n. 1346).
Tuttavia, tali limiti potrebbero essere comunque considerati discriminatori o sproporzionati, e potrebbero quindi essere oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Si tratta di un’ipotesi che deve essere valutata con attenzione, perché può accadere che con il mutamento del contesto sociale cambi anche la percezione dei limiti di età.
Si intende dire che spesso le amministrazioni pubbliche introducono dei limiti stringenti anche in punto di età anagrafica. Ma si tratta di limiti che, anche se in passato sono stati ritenuti legittimi, potrebbero essere considerati discriminatori alla luce del mutato contesto sociale e culturale di riferimento.
4. Limiti di età per l’accesso ai concorsi nelle Forze Armate.
Come abbiamo visto, la possibilità di prevedere deroghe ai sensi della legge del 1997 ha giustificato la presenza di limitazioni anagrafiche alla partecipazione ai concorsi per le Forze Armate in ragione della particolare natura del servizio che i militari sono chiamati a svolgere.
Vediamo quali limiti sono attualmente in vigore.
Per i Carabinieri:
Da 17 a 22 anni per i concorsi per Ufficiale del ruolo normale dell’Accademia;
Da 17 a 28 anni per chi ha prestato servizio militare per una durata non inferiore alla formazione obbligatoria;
28 anni per il concorso di Allievo carabiniere.
Per la Polizia di Stato i limiti di età sono stati fissati con il D.M. n. 103 del 31 luglio 2018 e sono:
Fino a 30 anni per il Commissario e Direttore Tecnico della Polizia;
Fino a 40 anni per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno;
Massimo 35 anni per la posizione di Medico nella Polizia;
Fino a 32 anni per la posizione di Medico Veterinario.
Per i Vigili del Fuoco i limiti di età sono stati fissati con il D.M. n. 167 del 5 novembre 2019. Il provvedimento prevede i seguenti limiti:
26 anni per i concorsi con accesso alla qualifica di Vigile del fuoco;
30 anni per quelli che consentono l’accesso alla qualifica di Ispettore antincendi;
45 anni per i ruoli tecnico-professionali.
5. La differenza tra “superamento” e “compimento”.
Ammesso che talvolta la previsione di un limite di età è legittima, si pone un ulteriore problema. Spesso, infatti, i bandi di concorso contengono espressioni quali “superamento” o “compimento” che, tuttavia, non è chiaro se debbano essere intesi come sinonimi. Qual è la differenza tra i due termini?
Sul punto, si segnala l’intervento risolutivo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 21 del 2 dicembre 2011, ha chiarito che quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno.
Secondo l’interpretazione fornita in giurisprudenza, dunque, si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si “compiono” gli anni indicati nella clausola del bando. Le due espressioni finiscono per essere tra loro del tutto identiche, in quanto entrambe si riferiscono alla conclusione di un determinato anno di vita e ciò accade, in ogni caso, alla mezzanotte del giorno del compleanno.
6. A quale data si deve fare riferimento per capire se si è superato il limite di età?
A questo punto è opportuno analizzare una ulteriore questione che si può porre spesso nella prassi dei concorsi pubblici. Il momento da prendere in considerazione per verificare il possesso del limite di età richiesto dal bando è la data di presentazione della domanda o quella successiva di pubblicazione della graduatoria o, ancora, di stipula del contratto di lavoro con la pubblica amministrazione?
Può accadere, infatti, che il candidato abbia una certa età al momento della presentazione della domanda di partecipazione, che gli consente di poter concorrere ed ambire al posto di lavoro. Tuttavia, a causa delle lungaggini delle operazioni di concorso può accadere che lo stesso si concluda, e la graduatoria sia pubblicata, a distanza di mesi se non addirittura di anni. In questi casi i limiti di età si devono intendere superati?
L’interrogativo è stato risolto dal Consiglio di Stato che, con sentenza del settembre 2019, ha affermato che
“i requisiti soggettivi di ammissione all’impiego debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a nulla rilevando l’età posseduta dal candidato al susseguente momento della sottoscrizione del contratto” (Cons. Stato, Sez. II, 27/09/2019, n. 6465).
Insomma, se il concorso dura anni la posizione del candidato che, al momento della scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda, aveva un’età inferiore al limite stabilito dall’amministrazione non può essere pregiudicata!
7. Il parere della Funzione Pubblica sui limiti di età.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso un parere in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l’assunzione.
La questione sottoposta all’attenzione del Dipartimento riguarda la possibilità che i candidati ad un concorso pubblico abbiano un’età superiore al limite per la permanenza in servizio previsto dall’ordinamento.
È chiaro, infatti, che le previsioni che disciplinano i limiti di età per la permanenza in servizio nei singoli ordinamenti determinano un limite anagrafico che comporta il collocamento a riposo d’ufficio per il dipendente pubblico.
Ciò comporta, di conseguenza, che la previsione della legge del 1997 che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio: non è possibile l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia superato tale limite.
Pertanto, se il soggetto ha superato il limite anagrafico per la permanenza in servizio previsto dalla legge, allora egli non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione.
Da ciò se ne trae che, pur essendo stati aboliti i limiti d’età, residua comunque un limite massimo che è dato dal limite di età per la permanenza in servizio fissato dalla legge e pari, attualmente, a 67 anni.
8. Esclusione dal concorso per limiti di età: cosa fare?
Nonostante tutto si possono verificare situazioni in cui l’amministrazione, dopo aver previsto dei limiti di età nel bando di concorso, disponga l’esclusione di un candidato in quanto privo del requisito anagrafico.
Una situazione per certi versi analoga si può presentare quando un candidato si trova impossibilitato a presentare la propria domanda di partecipazione in quanto ha superato il limite anagrafico stabilito dall’amministrazione.
Come si deve comportare il candidato in questi casi?
Il consiglio è quello di non arrendersi di fronte ad una possibile ingiustizia, ma di far valere i propri diritti. È possibile, infatti, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale impugnando:
il bando di concorso, se contiene una clausola discriminatoria o illegittima che preclude l’accesso al concorso (si tratta dell’ipotesi in cui, ad esempio, il candidato ha un’età superiore al limite stabilito ma ritiene, comunque, che tale vincolo anagrafico sia contrario alla legge);
l’esclusione dal concorso, se l’amministrazione abbia erroneamente ritenuto non soddisfatto il requisito anagrafico imposto (come avviene, ad esempio, quando il candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione ha un’età inferiore al limite imposto ma, a causa delle lungaggini della procedura di selezione, finisce per superare tale limite).
Il concorso a cui intendi partecipare contiene l'indicazione di un limite di età massimo e dubiti della legittimità di tale clausola?
Hai partecipato ad un concorso pubblico per le Forze Armate e l'amministrazione ha disposto l'esclusione per superamento dei limiti anagrafici?
In tutti questi casi, non esitare a fissare una consulenza per comprendere se hai diritto a prendere parte al concorso!
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